Comune di Suelli

NORME PER STRUTTURE RICETTIVE

STRUTTURE RICETTIVE
 
Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.
Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive extra-alberghiere.
Il Cittadino e/o l'imprenditore che intenda avviare un'attività alberghiera o extra-alberghiera potrà trovare in queste pagine tutte le normative di riferimento  e le modalità per iniziare. Recandosi presso l'Ufficio Turismo potrà avere altresì dettagli sul procedimento.
  • Nuova modalità di presentazione delle istanze
Si rende noto che, a far data dal 13/03/2017, a seguito dell’entrata in vigore delle “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”, approvate con Delibera G.R. n° 11/14 del 28/02/2017, le seguenti comunicazioni relative a case per ferie, ostelli per la gioventù e B&B dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE, a pena di irricevibilità della comunicazione stessa, tramite lo sportello S.U.A.P.E.:

- avvio della struttura ricettiva ex L.R. n.27/1998
- variazioni della capacità ricettiva
- variazioni del periodo obbligatorio di chiusura per quanto riguarda i  B&B
- sospensione temporanea dell'attività ex art. 17 della L.R. n.27/1998
- subentro nell'esercizio dell'attività (non previsto per i B&B)
- chiusura della struttura ricettiva

Si rimanda, pertanto al sito http://www.sardegnaimpresa.eu/it/suap per lo scaricamento della modulistica e successiva presentazione della pratica.

Per le seguenti strutture ricettive (affittacamere, case per ferie, ostelli per la gioventù) si dovrà produrre, sempre attraverso lo sportello S.U.A.P.E., anche il regolamento di utilizzo della struttura.
 
 
 
 
 
 
 
Strutture ricettive alberghiere
Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.
Ai fini della classificazione le aziende ricettive alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi: L'imprenditore che intenda avviare un'attività alberghiera nel territorio del Comune di Cagliari, previo colloquio con l’Ufficio Turismo al fine di conoscere nel dettaglio i requisiti,  potrà rivolgersi direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che coordina e gestisce tutti i rapporti con gli uffici, sia interni che esterni al Comune, coinvolti nel procedimento.
Per conoscere le modalità di trasmissione/caricamento di una DUAAP si invita a visitare la pagina SUAP.
Classificazione
Il provvedimento di classificazione definitiva delle strutture alberghiere, ai sensi delle L.R. 22/84, rimane in capo all'Ufficio Turismo.
Infatti, secondo quanto previsto dall’ articolo 13 comma 2 punto 5 delle Direttive Regionali in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.39/55 del 23 settembre 2011, la classificazione dell’attività è autocertificata nel modello F29 o F30, a seconda della tipologia della struttura, allegato alla DUAAP e il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all’apertura, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore.
A tal fine, è necessario allegare alla DUAAP, e agli specifici modelli di autocertificazione, documentazione necessaria per la classificazione definitiva e segnatamente:  
 
Strutture ricettive extra-alberghiere
Sono strutture ricettive extra-alberghiere le strutture non regolamentate dalla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare: L'imprenditore che intenda avviare un'attività extra-alberghiera nel territorio del Comune di Cagliari, previo eventuale colloquio con l’Ufficio Turismo al fine di conoscere nel dettaglio i requisiti,  potrà rivolgersi direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che coordina e gestisce tutti i rapporti con gli uffici, sia interni che esterni al Comune, coinvolti nel procedimento.
Per conoscere le modalità di trasmissione/caricamento di una DUAAP si invita a visitare la pagina SUAP.
Classificazione
Il provvedimento di classificazione definitiva delle strutture extra-alberghiere, ai sensi della Legge Regionale 27/98, rimane in capo all'Ufficio Turismo.
Infatti, secondo quanto previsto dall’ articolo 13 comma 2 punto 5 delle Direttive Regionali in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, approvate con DGR 39/55 del 23 settembre 2011, la classificazione dell’attività è autocertificata nel modello F31, allegato alla DUAAP e il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all’apertura, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore.

A tal fine, è necessario allegare alla DUAAP, e agli specifici modelli di autocertificazione, la documentazione necessaria per la per la classificazione definitiva e in particolare: Normativa
Legge Regionale n. 27 del 12 agosto 1998
 
 
Bed and Breakfast
Il bed and breakfast è l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano, basata sulla formula dell'alloggio familiare dove il valore aggiunto è dato dalla scoperta del territorio, ivi incluso il contatto diretto con le persone del territorio.
Il bed and breakfast è l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione, prestata nella casa di residenza anagrafica da parte di coloro che vi abitano, basata sulla formula dell'alloggio familiare dove il valore aggiunto è dato dalla scoperta del territorio, ivi incluso il contatto diretto con le persone del territorio.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e, in ogni caso, senza organizzazione in forma d'impresa. Per organizzazione familiare si intendono i familiari che coabitano nell'immobile dove è situato il B&B e che compongono lo stato di famiglia.
La legge consente di fornire ospitalità a non più di sei persone in un massimo di tre camere, calcolate al netto delle camere necessarie per la dimora abituale dei residenti.
I locali adibiti a B&B devono rispettare le prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, e i vigenti regolamenti comunali.