Comune di Suelli

ASSEGNI DI MATERNITA E AL NUCLEO FAMILIARE 2018

Prot. n°801
Del_05.03.2018____              
                             Ufficio Socio Culturale
 
 
 
 
Oggetto: Assegni di Maternità e Assegni al nucleo familiare con tre figli minori a carico concessi dai Comuni- Annualità 2018.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con il comunicato Ufficiale pubblicato sulla G.U. n°36 del 13.02.2018, e l’Inps con la circolare n°35 del 28.02.2018, hanno reso noti gli importi delle prestazioni in argomento per l’annualità 2018.  L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51). Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale e non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La domanda va presentata al Comune di Residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato., l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, (annualità 2018) per le nascite, è pari a €342,62 per cinque mensilità e quindi a complessivi €1713,10. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a €17.141,45. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.  L’assegno al nucleo familiare e’un assegno, concesso dal comune ma pagato dall’inps, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA

Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia. E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. E’ necessario avere un valore ISEE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, che per l’anno 2018 è pari ad Euro 8650,11. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2018 va richiesto entro il 31 gennaio 2019). L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

FINO A QUANDO SPETTA

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

QUANTO SPETTA

La misura intera dell’assegno per l’anno 2018 è pari ad euro 142,85 mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità. In rapporto al valore dell’ ISE l’assegno può essere corrisposto in misura ridotta. L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’assegno viene corrisposto in misura integrale ove l'Isee del beneficiario non risulti superiore a 6.793,06 € o in misura parziale ove il reddito del beneficiario risulti superiore al predetto valore ed inferiore ad euro 8.650,11 sino al raggiungimento di tale ultimo importo. 
L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune. L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.   
Suelli 05.03.2018
                                      Il Responsabile del Servizio
                                F.to  Il Sindaco Garau Massimiliano
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